La “Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco” del 15 settembre 1935 (“Leggi di Norimberga”).




Pervaso dal riconoscimento del fatto che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la conservazione del popolo tedesco ed animato dal proposito irriducibile di assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge, che viene qui promulgata. [...]


§ 1.1.

I matrimoni tra ebrei e soggetti di sangue tedesco o assimilato sono proibiti. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge.

§ 1.2.

L'azione legale per l'annullamento può essere avanzata soltanto dal Procuratore di Stato.


§ 2.

I rapporti extraconiugali tra ebrei e individui di sangue tedesco o assimilato sono proibiti.


§ 3.

Gli ebrei non possono tenere al loro servizio in qualità di domestiche donne di sangue tedesco o assimilato che abbiano meno di quarantacinque anni di età.


§ 4.1.

È proibito agli ebrei esporre bandiere dai colori nazionali tedeschi.

§ 4.2.

Per contro, essi possono esporre bandiere dai colori ebraici: l'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.


§ 5.1.

Chi contravviene al divieto di cui al §1, viene punito con il carcere duro.

§ 5.2.

Chi contravviene alle norme di cui al §2, viene punito con l'arresto o con il carcere duro.

§ 5.3.

Chi contravviene al divieto di cui ai §§ 3 o 4, viene punito con il carcere sino a un anno e con una multa o pene di questo genere.


§ 6.

Il Ministro degli interni del Reich emana le norme giuridiche e amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.


§ 7.

Questa legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione; il § 3, invece, a partire dal 1 gennaio 1936.


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