§ 1.1.
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I matrimoni tra ebrei e soggetti di sangue tedesco o assimilato sono proibiti. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge.
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§ 1.2.
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L'azione legale per l'annullamento può essere avanzata soltanto dal Procuratore di Stato.
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§ 2.
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I rapporti extraconiugali tra ebrei e individui di sangue tedesco o assimilato sono proibiti.
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§ 3.
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Gli ebrei non possono tenere al loro servizio in qualità di domestiche donne di sangue tedesco o assimilato che abbiano meno di quarantacinque anni di età.
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§ 4.1.
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È proibito agli ebrei esporre bandiere dai colori nazionali tedeschi.
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§ 4.2.
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Per contro, essi possono esporre bandiere dai colori ebraici: l'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
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§ 5.1.
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Chi contravviene al divieto di cui al §1, viene punito con il carcere duro.
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§ 5.2.
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Chi contravviene alle norme di cui al §2, viene punito con l'arresto o con il carcere duro.
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§ 5.3.
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Chi contravviene al divieto di cui ai §§ 3 o 4, viene punito con il carcere sino a un anno e con una multa o pene di questo genere.
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§ 6.
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Il Ministro degli interni del Reich emana le norme giuridiche e amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.
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§ 7.
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Questa legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione; il § 3, invece, a partire dal 1 gennaio 1936.
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