La progettazione didattica è uno dei principali diritti-doveri degli organi collegiali dopo l'entrata in vigore della legge che attribuisce autonomia agli Istituti scolastici. Come recita l'art. 4 del regolamento attuativo della legge sull'autonomia (D.P.R. n. 275, 8 marzo 1999):«Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo».
Malgrado la persistenza di un equivoco linguistico, per il quale i mass-media, molti operatori scolastici e talvolta anche il Ministero continuano ad utilizzare il vecchio termine "programmi" per indicare il contenuto prescritto dell'insegnamento, l'attuale normativa prevede che il Ministero non possa prescrivere alle scuole una sequenza di contenuti/argomenti da insegnare [al punto che la Legge 53/2003 ("riforma Moratti") parla, a questo proposito, di Indicazioni e non di "programmi", ribadendo che le scuole devono effettuare autonomamente le loro scelte]. Il Ministero, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, deve limitarsi a definire, per ogni indirizzo di scuola:
- gli obiettivi generali del processo formativo;
- gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- gli standard relativi alla qualità del servizio;
- gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
(D.P.R. n. 275, 8 marzo 1999, art. 8)
Alle scuole, invece, spetta il compito di declinare gli obiettivi nazionali tenendo conto «delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio», nonché le condizioni organizzative (calendario scolastico, orario delle attività, iniziative didattiche, modificazioni sino al 20% del curricolo nazionale, ecc.) che in quella specifica scuola, con quegli specifici allievi, appaiono le più efficaci per raggiungere gli obiettivi nazionali.
I documenti di progettazione didattico-educativa, redatti all'inizio di ciascun anno scolastico dai Consigli di classe in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, contengono le scelte effettuate dagli insegnanti in ordine agli obblighi attribuiti alla Scuola. I documenti sono parte integrante e variabile del Piano dell'Offerta formativa. Ne sono parte integrante in quanto precisano le modalità attraverso le quali gli insegnanti di ciascuna classe organizzano il lavoro annuale. Ne sono parte variabile in quanto la progettazione viene effettuata all'inizio di ciascun anno scolastico, tenendo conto delle caratteristiche effettive degli allievi che compongono ogni classe.
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classe 1^ −> 12 pagine classe 2^ −> 12 pagine classe 3^ −> 13 pagine classe 4^ −> 13 pagine classe 5^ −> 14 pagine
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